CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
per Fornitore/Appaltatore

I-DEFINIZIONI.

(a) Ai fini delle Condizioni Generali di Fornitura, si dà atto delle seguenti definizioni:

– “Acquirente/Committente”: s’intende Hidromatic s.r.l.;

– “Fornitore/Appaltatore”: s’intende il fornitore/appaltatore di beni e/o servizi descritti nel contratto stipulato tra Acquirente/Committente e Fornitore/Appaltatore;

– “Parti”: s’intendono congiuntamente Acquirente/Committente e Fornitore/Appaltatore;

– “Contratto”: s’intende il contratto stipulato tra Acquirente/Committente e Fornitore/Appaltatore comprensivo di tutti i documenti componenti lo stesso;

– “Ordine di Acquisto”: s’intende l’elenco delle condizioni speciali concordate tra le Parti al fine di disciplinare aspetti specifici e operativi della fornitura di beni e/o servizi;

– “Lettera d’Ordine”: è parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente a tutti i Documenti Contrattuali indicati nella Condizioni Generali di Fornitura;

– “Condizioni Generali di Fornitura”: s’intende l’elenco delle condizioni che disciplineranno tutti gli Ordini di Acquisto emessi dall’Acquirente/Committente nei confronti del Fornitore/Appaltatore e che ne costituiranno parte integrante;

– “Allegato Tecnico”: s’intende il documento contenente le specifiche tecniche dei beni e/o i servizi forniti e/o i datasheet della merce;

– “Performances da Raggiungere”: s’intende il documento contenente i dati e valori delle performances che devono assicurare i beni e/o servizi della fornitura;

– “Contratto Principale”: s’intende il contratto tra Acquirente e cliente finale.

II-PREMESSE.

(a) Il Fornitore/Appaltatore accetta di essere vincolato da tutte le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura e di conformarsi alle stesse, compresa qualsiasi modifica, supplemento, specificazione o altro documento cui si faccia riferimento nelle Condizioni Generali di Fornitura.

(b) Le Parti si danno espressamente atto che il Contratto deve ritenersi geneticamente collegato con il Contratto Principale, subendone le stesse sorti;

(c) La sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore/Appaltatore annulla e sostituisce qualsiasi condizione generale o speciale di vendita dello stesso.

III-COORDINAMENTO TRA I DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO.

(a) Il Contratto sarà composto dai seguenti documenti:

(a.1) – Ordine di Acquisto;

(a.2) – Lettera d’Ordine;

(a.3) – Allegato Tecnico;

(a.4) – Performances da raggiungere;

(a.5) – Condizioni Generali di Fornitura (pubblicate sul sito web ufficiale: www.hidromatic.it/condizionigeneralidifornitura )

I documenti (a.1), (a.2), (a.3), (a.4), ove presenti, dovranno essere debitamente firmati per accettazione dal Fornitore/Appaltatore.

(b) Il Fornitore/Appaltatore dichiara espressamente che tutti i documenti di cui alla lettera (a) del presente articolo sono a lui noti in ogni loro parte, avendoli lo stesso visionati e accettati.

(c) Il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del Contratto in conformità a tutti i documenti facenti parte dello stesso.

(d) Le previsioni dell’Ordine di Acquisto che dispongono in difformità rispetto a determinate clausole delle Condizioni Generali di Fornitura saranno efficaci in deroga alle stesse.

(e) il Contratto sarà disciplinato, ove non in conflitto con lo stesso, anche dagli allegati sopra riportati ed elencati in ordine di priorità.

IV-STIPULA DEL CONTRATTO.

(a) La Conferma dell’Ordine di Acquisto, debitamente sottoscritta dal Fornitore/Appaltatore, dovrà essere inviata alla sede dell’Acquirente/Committente, da parte del Fornitore/Appaltatore, a mezzo P.E.C., racc. a/r, fax o e-mail entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto.

(b) Passati 5 (cinque) giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, nel caso di mancata ricezione della Conferma dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore/Appaltatore, l’Acquirente/Committente riterrà accettata la proposta di Ordine di Acquisto come da suo ultimo invio al Fornitore/Appaltatore.

(c) L’accettazione della proposta di Lettera d’Ordine da parte del Fornitore/Appaltatore comporta l’accettazione delle Condizioni Generali di Fornitura facenti parte integrante di detta proposta, ancorché le Condizioni Generali di Fornitura non siano materialmente allegate alla medesima proposta e nonostante le stesse Condizioni Generali di Fornitura non siano sottoscritte dal Fornitore/Appaltatore.

(d) Resta inteso che l’iniziata esecuzione dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore/Appaltatore costituisce completa accettazione dello stesso e delle Condizioni Generali di Fornitura.

V-COMPLETEZZA DELLA FORNITURA.

(a) La fornitura include materiali, servizi, documentazioni tecniche e quant’altro eventualmente richiesto per un corretto utilizzo dei beni o servizi forniti.

(b) Salvo espressa deroga, quale termine di consegna della fornitura s’intende la data in cui perverrà all’Acquirente/Committente l’ultimo elemento componente la stessa (inclusa la documentazione richiesta) e/o la data ultima di fine lavori in caso di fornitura di prestazioni/servizi.

VI-ISPEZIONI E CONTROLLI.

(a) Il Fornitore/Appaltatore lascerà libero accesso ai suoi stabilimenti agli ispettori dell’Acquirente/Committente in ogni fase di esecuzione del Contratto.

(b) Il Fornitore/Appaltatore comunicherà all’Acquirente/Committente con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo la data nella quale eseguirà le prove di controllo programmate nell’Ordine di Acquisto affinché l’Acquirente/Committente possa decidere se presenziare.

(c) Le spese di eventuali prove di controllo richieste dall’Acquirente/Committente al di fuori del programma pattuito saranno a carico di quest’ultimo in caso di esito positivo, mentre graveranno sul Fornitore/Appaltatore in ipotesi di risultanze negative.

(d) Al termine dei controlli il Fornitore/Appaltatore rilascerà un regolare certificato, costituente parte integrante della fornitura, con la descrizione e l’esito di tutte le prove effettuate.

VII-IDENTIFICAZIONE DEI BENI E/O SERVIZI FORNITI.

(a) I beni e/o servizi forniti dovranno riportare, apposte in modo adeguato, le sigle di contrassegno indicate nell’Ordine di Acquisto.

(b) I beni e/o servizi componenti la fornitura e quelli di ricambio o sostitutivi dovranno essere identificati mediante modalità da definire con l’Acquirente/Committente.

(c) Eventuali targhe supplementari, anche fornite dall’Acquirente/Committente, saranno applicate a cura e spese del Fornitore/Appaltatore.

(d) La documentazione dei materiali impiegati, i disegni e gli eventuali certificati facenti parte integrante della fornitura dovranno riportare le predette sigle di contrassegno.

VIII-GARANZIA.

(a) Tutti i beni e/o servizi oggetto della fornitura dovranno essere garantiti da difetti e non conformità dei materiali e/o di costruzione e/o di esecuzione per un periodo definito nella Lettera d’Ordine / Ordine di Acquisto.

(b) Il Fornitore/Appaltatore riparerà e/o sostituirà e/o eseguirà nuovamente e/o correggerà a sua cura e spese (incluso il servizio di assistenza sul luogo di installazione) i beni e/o servizi oggetto della fornitura rivelatisi difettosi e/o non conformi durante il periodo di garanzia.

(c) La garanzia dei beni e/o servizi oggetto della fornitura riparati e/o sostituiti e/o eseguiti nuovamente e/o corretti si estenderà per ulteriore periodo di garanzia definito nella Lettera d’Ordine / Ordine di Acquisto, dalla data della riparazione e/o sostituzione e/o nuova esecuzione e/o correzione.

(d) Il Fornitore/Appaltatore, se richiesto dall’Acquirente/Committente, sarà tenuto a emettere fideiussione/garanzia bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell’Ordine di Acquisto che sia valida per tutto il periodo di garanzia.

IX-PENALI PER RITARDATA CONSEGNA E MANCATE PERFORMANCES.

(a) Il termine di consegna convenuto tra le Parti è essenziale ex art. 1457 c.c.

(b) L’Acquirente/Committente si riserva il diritto di posticipare di una settimana i pagamenti previsti in Contratto per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito.

(c) Saranno applicate le seguenti penali: 1% (uno percento) del valore della fornitura per ogni settimana di ritardo per le prime due settimane; 2% (due percento) del valore della fornitura per le restanti settimane fino a un massimo del 10% (dieci percento) del valore della fornitura.

(d) Le performances oggetto di fornitura devono essere raggiunte dalla merce/servizio forniti dal Fornitore/Appaltatore come da allegato alla Lettera d’Ordine – Performances da Raggiungere.

(e) Nel caso in cui la fornitura non raggiunga le performances indicate nell’allegato alla Lettera d’Ordine – Performances da Raggiungere, il Fornitore/Appaltatore ha 15 (quindici) giorni di tempo per provvedere, a sue spese, alla sostituzione/riparazione della merce/servizio forniti.

(f) Allo scadere dei 15 (quindici) giorni a disposizione del Fornitore/Appaltatore per provvedere alla sostituzione/riparazione della merce/servizio forniti, se le performances non sono state ancora raggiunte come da allegato alla Lettera d’Ordine – Performances da Raggiungere, l’Acquirente/Committente ha la facoltà di recedere in parte o interamente dall’Ordine di Acquisto e richiedere al Fornitore/Appaltatore il rimborso dell’importo corrisposto fino a quel momento per la fornitura che non ha raggiunto le predette performances, restituendo la fornitura stessa in caso di merci.

X-Forza Maggiore.

(a) S’intendono come eventi di forza maggiore tutti quegli eventi e circostanze che (1) non potevano né dovevano essere previsti o evitati dalla parte che ne è stata colpita, e (2) hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita per tale parte l’esecuzione delle proprie obbligazioni in conformità a quanto previsto nel Contratto.

(b) Costituiscono, in via esemplificativa, eventi di forza maggiore:

– guerre, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;

– ritrovamento di ordigni bellici che impedisca, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto;

– scioperi a carattere nazionale (diversi da scioperi locali o aziendali del Fornitore/Appaltatore) o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale;

– terremoti, uragani o alluvioni, purché siano tali da non consentire materialmente la prosecuzione della fornitura e vi siano normative o provvedimenti vincolanti a tutela della sicurezza sul lavoro che non consentano tale prosecuzione;

– provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria, non dovuti al fatto od omissione o altra circostanza rientrante nella responsabilità della parte che invochi la forza maggiore, che impediscano e/o ritardino, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto.

(c) In ogni caso e nonostante qualsiasi diversa previsione del Contratto o di legge, gli eventi qui di seguito elencati non potranno essere considerati come eventi di forza maggiore (e, pertanto, il loro verificarsi non costituirà titolo per il Fornitore/Appaltatore per la dilazione di qualsivoglia termine previsto dal Contratto):

– eventi atmosferici, salvo che gli stessi possano essere considerati come disastri naturali di dimensioni eccezionali;

– scioperi o controversie sindacali locali o aziendali del Fornitore/Appaltatore;

– inadempimenti o ritardi di terzi nella fornitura di materiali e/o servizi relativi all’esecuzione del Contratto non dovuti a eventi di forza maggiore come qui definiti;

– provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria dovuti al fatto od omissione o altra circostanza rientrante nella responsabilità del Fornitore/Appaltatore che invoca la forza maggiore.

(d) Al verificarsi di un evento di forza maggiore la parte colpita da tale evento non sarà considerata contrattualmente inadempiente nella misura in cui l’adempimento della prestazione sia impedito o ritardato dallo stesso.

(e) Qualora una parte sia impedita o ritardata nell’adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto per il verificarsi di un evento di forza maggiore dovrà notificare via P.E.C. o racc. a/r all’altra parte le circostanze che costituiscono l’evento di forza maggiore e le obbligazioni il cui adempimento sia impedito o ritardato a causa di tale evento.

(f) La parte colpita dovrà in ogni caso compiere ogni ragionevole sforzo al fine di limitare, in conformità con le regole di buona esecuzione, gli effetti dell’evento di forza maggiore sulla prestazione dovuta ai sensi del Contratto. Qualora l’evento di forza maggiore impedisca o ritardi esclusivamente la prestazione di alcune parti della fornitura, le Parti dovranno in ogni caso eseguire quelle parti della fornitura la cui esecuzione non sia impedita o ritardata dal verificarsi dell’evento di forza maggiore.

(g) Qualora l’esecuzione degli obblighi del Fornitore/Appaltatore sia impedita da un evento di forza maggiore debitamente notificato all’Acquirente/Committente a norma della lettera (e) del presente articolo, quest’ultimo concederà al Fornitore un termine a titolo di proroga per il completamento della fornitura a mezzo di formale comunicazione P.E.C. o racc. a/r, contenente al suo interno le modalità e i requisiti per la fruizione della suddetta proroga.

(h) In nessun caso il verificarsi di un evento di forza maggiore potrà giustificare un incremento del prezzo o corrispettivo ovvero il riconoscimento di maggiori o ulteriori costi a favore del Fornitore/Appaltatore.

(i) L’Acquirente/Committente che si trova impossibilitato ad adempiere le proprie obbligazioni verso il proprio cliente finale a causa dell’invocazione da parte di quest’ultimo di una causa di forza maggiore, avrà la facoltà, informandone il Fornitore/Appaltatore per iscritto, di risolvere anticipatamente il contratto di fornitura nel caso in cui tale forza maggiore si protragga per più di 1 mese, corrispondendo al Fornitore/Appaltatore solo la somma per i beni e/o servizi sostenuti fino al momento dell’invocazione di una causa di forza maggiore pervenuta via P.E.C. o racc. a/r all’Acquirente/Committente.

(l) Qualora un evento di forza maggiore renda impossibile la prosecuzione della fornitura per un periodo di oltre 20 (venti) giorni consecutivi dal suo verificarsi, l’Acquirente/Committente potrà recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta via P.E.C. o racc. a/r al Fornitore/Appaltatore da inviarsi con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, con le seguenti conseguenze:

– l’Acquirente/Committente corrisponderà al Fornitore/Appaltatore unicamente il corrispettivo derivante dalla parte di fornitura eseguita fino alla data del recesso, siano essi beni e/o servizi;

– in ogni caso è esclusa la facoltà del Fornitore/Appaltatore di pretendere la corresponsione di qualsivoglia altra somma per qualsivoglia titolo, in particolare a titolo di mancato guadagno.

XI-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

(a) L’Acquirente/Committente ha diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto, mediante invio di P.E.C. o racc. a/r al Fornitore/Appaltatore, nel caso di:

– inadempimento da parte del Fornitore/Appaltatore alle specifiche obbligazioni sullo stesso gravanti in forza delle clausole n. VI, VII, VIII, XVI, XVIII, XIX delle Condizioni Generali di Fornitura;

– il mancato raggiungimento delle performance come da Allegato tecnico

– il ritardo della consegna come da Lettera d’Ordine / Ordine di Acquisto

– fallimento o concordato preventivo del Fornitore/Appaltatore o comunque sottoposizione dello stesso a qualsivoglia procedura concorsuale;

– liquidazione dell’azienda del Fornitore/Appaltatore.

(b) In ogni caso di risoluzione ipso iure del Contratto l’Acquirente/Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito.

XII-Recesso unilaterale.

(a) Le Parti espressamente riconoscono all’Acquirente/Committente la facoltà di recedere in parte o interamente dall’Ordine di Acquisto in qualsiasi momento, anche dopo che lo stesso ha avuto un principio di esecuzione, a mezzo P.E.C. o racc.a/r da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 10 (dieci) giorni e con le seguenti conseguenze:

– l’Acquirente/Committente corrisponderà al Fornitore/Appaltatore unicamente il corrispettivo derivante dalla parte di fornitura eseguita fino alla data del recesso, sia essa di beni e/o servizi;

– in ogni caso è esclusa la facoltà del Fornitore/Appaltatore di pretendere la corresponsione di qualsivoglia altra somma per qualsivoglia titolo, in particolare a titolo di mancato guadagno.

XIII-PREZZO.

(a) Il prezzo convenuto nell’Ordine di Acquisto / Lettera d’Ordine è da ritenersi fisso e invariabile a ogni effetto, qualunque sia la variazione dei costi dei materiali, dei trasporti e noli e della mano d’opera durante la fornitura.

XIV-CORRISPONDENZA E DOCUMENTI DI TRASPORTO.

(a) Tutta la corrispondenza e la documentazione di trasporto inerenti la fornitura dovrà riportare il numero d’Ordine dell’Acquirente/Committente ed essere indirizzata allo stesso in duplice copia.

XV-ACCETTAZIONE.

(a) Qualsiasi verbale o dichiarazione di accettazione da parte dell’Acquirente/Committente o da parte di suoi incaricati – ivi inclusi i verbali di cui all’articolo VI – non esonera il Fornitore/Appaltatore dal rispetto delle prescrizioni dell’Ordine di Acquisto / Lettera d’Ordine e in particolare delle condizioni di garanzia contemplate nell’articolo VIII delle Condizioni Generali di Fornitura.

XVI-SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E COSTITUZIONE DI PEGNO.

(a) E’ espressamente vietato/a, salvo autorizzazione dell’Acquirente/Committente:

– il subappalto della fornitura da parte del Fornitore/Appaltatore;

– la cessione del Contratto da parte del Fornitore/Appaltatore;

– la cessione o la costituzione in pegno di crediti derivanti dal Contratto da parte del Fornitore/Appaltatore.

XVII-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

(a) Il Contratto è regolato, disciplinato e soggetto alla legge italiana. E’ espressamente esclusa l’applicabilità al Contratto di usi di qualsiasi genere (legali, di fatto, interpretativi, ecc.) e consuetudini di qualsiasi tipo.

(b) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla sottoscrizione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

XVIII-RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

(a) Durante l’esecuzione del Contratto e in seguito il Fornitore/Appaltatore s’impegna a mantenere adeguato riserbo sulle informazioni riservate dell’Acquirente/Committente, a non divulgarle in alcun modo e a usarle a esclusivo beneficio dell’Acquirente/Committente, salvo sua preventiva autorizzazione scritta.

(b) Il Fornitore/Appaltatore s’impegna a estendere gli obblighi di cui alla lettera (a) del presente articolo ai suoi lavoratori dipendenti, ai soci lavoratori e di capitali e/o collaboratori familiari e agli eventuali suoi subappaltatori o terzi affidatari, mediante opportuni accordi scritti finalizzati a vincolarli a non divulgare le informazioni riservate e a rispettare la legislazione vigente in materia di privacy, soprattutto in merito ai dati trattati per l’esecuzione del Contratto.

(c) Il Fornitore/Appaltatore sarà sempre e comunque responsabile e risponderà nei confronti dell’Acquirente/Committente, eventualmente in solido con i soggetti autori della violazione, di ogni e qualsivoglia trasgressione dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

(d) L’obbligo di riservatezza sarà vincolante anche a seguito della scadenza, risoluzione o recesso dal/del Contratto, fatto salvo il caso e fino a quando le relative informazioni non divengano di pubblico dominio.

(e) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Acquirente informa che i dati personali che riguardano il Fornitore/Appaltatore forniti nel passato, come quelli che saranno forniti nel futuro nell’ambito delle offerte e dei rapporti di fornitura o lavoro, saranno e/o potranno essere oggetto di trattamento per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione/diffusione e ogni altra opportuna operazione di trattamento. Tale trattamento potrà avvenire sia su supporto informatizzato che cartaceo. Si precisa che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della stipulazione e del mantenimento dei rapporti di fornitura e/o commerciali. Si fa inoltre presente che i predetti dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e nei Paesi membri dell’UE aventi finalità commerciali, di ricerche di mercato, di marketing, di gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione finanziaria, di factoring, di recupero dei crediti. Essi potranno inoltre essere oggetto di diffusione a società controllanti, controllate e collegate. Si informa che, in relazione al trattamento dei dati che riguardano il Fornitore/Appaltatore, lo stesso ha il diritto di ottenere quanto previsto dall’art. 7 del citato D.Lgs. Con la sottoscrizione del presente contratto è espresso da parte del Fornitore il consenso al trattamento dei dati come sopra esposto.

XIX-PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE-PATTO DI NON CONCORRENZA EX ART. 2596 C.C.

(a) Tutti i disegni e i documenti visionati dal Fornitore/Appaltatore ai fini dell’espletamento del Contratto rimarranno di piena e libera proprietà dell’Acquirente/Committente, non potranno essere utilizzati dal Fornitore/Appaltatore per alcuna finalità estranea all’esecuzione del Contratto e dovranno essere restituiti all’Acquirente/Committente a sua semplice richiesta e, in ogni caso, a fornitura ultimata.

(b) Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a risarcire l’Acquirente/Committente per ogni danno od onere relativo alla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell’Acquirente/Committente e di terzi generato da violazioni imputabili al Fornitore/Appaltatore stesso.

(c) Il Fornitore/Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2596 c.c., a non accettare direttamente dai clienti dell’Acquirente/Committente alcuna commissione di fornitura o appalto né a intrattenere con i medesimi alcun tipo di affare, trattativa, collaborazione o quant’altro attinente l’attività esercitata dall’Acquirente/Committente, se non esclusivamente per il tramite e/o con autorizzazione scritta e/o commissione di incarico dello stesso Acquirente/Committente.

(d) Il Fornitore/Appaltatore si obbliga a informare immediatamente l’Acquirente/Committente di ogni eventuale contatto intrapreso dai clienti dell’Acquirente/Committente con il Fornitore/Appaltatore.

(e) Il presente patto di limitazione della concorrenza avrà durata di anni 5 (cinque) e sarà circoscritto alle zone di Europa, Africa e paesi Arabi.

(f) Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del presente patto può comportare, oltre che la risoluzione ipso iure del Contratto ai sensi del precedente articolo XI, anche responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con conseguente diritto dell’Acquirente/Committente al risarcimento del danno in base alla normativa di riferimento.

XX-NEGOZIAZIONE

(a) Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il Contratto e tutti i documenti che lo compongono sono il risultato di specifica e articolata negoziazione.

XXI-DISPOSIZIONI GENERALI.

(a) Il ritardo, l’omissione o la rinuncia dell’Acquirente/Committente all’esercizio di diritti e facoltà derivanti dal Contratto non determinerà la rinuncia di quest’ultimo a farli valere in futuro, anche in relazione a violazioni degli obblighi contrattuali commesse dal Fornitore/Appaltatore.

(b) L’eventuale tolleranza dell’Acquirente/Committente di comportamenti del Fornitore/Appaltatore in violazione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nel Contratto.

(c) Nel caso in cui una o più pattuizioni del Contratto risultassero, in tutto o in parte, invalide, le restanti saranno valide ed efficaci. Le pattuizioni invalide saranno sostituite in modo da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico del Contratto, nonché da consentire che si possa pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle relative finalità.

 

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nella progettazione e realizzazione
di impianti industriali per il trattamento delle acque.

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